Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Progetto di regolamentazione della legittima difesa e dell' uso della forza

Premessa

In alcuni paesi europei il problema della legittima difesa è stato risolto con 3-10 righe di una norma di legge.
Scrive il legislatore tedesco:
Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura.
Scrive il legislatore svizzero:
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena.
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

In quei paesi se si sottopone un caso di legittima difesa a cinque giudici si ottengo cinque risposte concordi. In Italia se ne ottengono cinque diverse perché essi non capiscono che la Giustizia non si ottiene attraverso raffinate interpretazioni personali della legge, ma interpretando la legge in modo che il risultato corrisponda in ciò che la maggioranza considera GIUSTO.
La legge italiana del 1930 era buona, ma poi ha subito l'assalto degli interpreti per piegarla a religioni e filosofie ed è stata oggetto di rappezzi mal studiati che hanno ancor più aumentata la libertà di fantasia dei giudici.
Propongo quindi una mia soluzione che cerca di porre un limite alle fantasie interpretative e che offre soluzioni pratiche accettabili; almeno per chi accetta il principio che si deve prima di tutto tutelare l'onesto cittadino e solo in subordine chi viola la legge, seguendo il sano principio  dei romani:  Qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu, vale a dire, "tutto ciò che capita a chi delinque, è colpa sua e non degli altri!". Chi delinque ha fatto una scelta, la vittima non decide, ma reagisce, spesso disperatamente. Chi delinque non si cura delle sofferenze altrui; perché la vittima, o, peggio ancora, il legislatore, devono preoccuparsi delle sofferenze del delinquente?

 

IPOTESI DI UNA FUTURA LEGGE SULLA LEGITTIMA
DIFESA E L'USO DELLE ARMI
Edoardo Mori

Art. 52. Difesa legittima
Non è punibile chi esercita con qualunque mezzo la difesa necessaria per respingere un'aggressione illecita, diretta e immediata, contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà, patrimonio, domicilio, luogo di lavoro o contro beni pubblici. (1)
Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che agisce per respingere l'intrusione posta in essere da parte di una o più persone, con violenza a persone o cose o minaccia o uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno, in locali nei quali ha diritto di respingere persone estranee o agisce comunque per espellere gli intrusi.(2)
Nel caso di aggressione commessa in concorso da più persone,si deve ritenere che la necessità di difesa sussista in pari grado verso ognuno degli aggressori. (3)
Rientra nella legittima difesa l'azione rivolta al recupero di beni in flagranza o di quasi flagranza di reato. Chi opera in stato di legittima difesa può inseguire chi fugge con beni e può fare uso della forza per trattenere l'aggressore fino all'arrivo delle forze di polizia. (4)
La difesa, salvo il caso di aggressione fisica, deve, se possibile, essere proporzionata al danno alle cose e al pericolo per le persone temibili da parte di chi  si difende. Si considera, a tal fine, modesto il danno inferiore ad un decimo del reddito mensile netto dell'aggredito. (5)
Lo stato di legittima difesa cessa in caso di desistenza dell'aggressore che abbandona le proprie armi e le cose altrui e fugge o si arrende, rendendo non più attuale il pericolo di aggressione. In casi di più aggressori la desistenza deve essere attuata da tutti loro.
Se per colpa grave l'attività di difesa provoca lesioni all'aggressore o la sua morte, non proporzionate all'offesa, l'autore risponderà di lesioni od omicidio colposo. Non è comunque punibile se ciò avviene a causa della scarica adrenalinica, dell'agitazione, eccitazione, paura o spavento, dovuti all'aggressione, il che si presume fino a prova contraria. (6)
Ai fini civilistici il fatto che l'aggressore stia agendo dolosamente in modo illegale integra una sua colpa esclusiva per ogni evento dannoso che si verifichi in danno di sé stesso od altri. (7)
Le disposizioni del presente articolo si applicano a chiunque intervenga in aiuto delle persone aggredite.
Nel caso che un soggetto venga indagato per un reato doloso commesso con azioni che asserisce  essere stati di legittima difesa, può essere applicata una misura cautelare personale solo se vi sono gravi indizi che la situazione di legittima difesa è simulata. (8)
Dall'art. 55 C.P. viene tolto il riferimento agli artt. 52 e 53 (9)
Il comma terzo dell'art. 614 CP - Violazione di domicilio è sostituito dal seguente:
Il delitto è punito a querela di parte se commesso da familiari, salvo che ad essi sia stato vietato l'accesso con provvedimento di polizia o del giudice; si procede d'ufficio negli altri casi.(10)
Gli articoli 7  e 9 della legge 26 aprile 2019 n. 36  sono abrogati.  (11)

COMMENTO
1) Questa è una regola generale ineluttabile; chiunque la negasse sarebbe complice di violenti e bulli, delinquenti e profittatori. Si punisce più severamente chi dà un calcio a un cane di chi lo dà ad un bambino. La norma consente di tutelare anche i propri animali domestici da aggressioni di privati o di animali altrui. Il diritto di difendere i beni pubblici corrisponde ad un dovere civico che va tutelato; del resto ogni bene pubblico fa parte del patrimonio ideale e materiale di ogni cittadino onesto.
2) Il domicilio, fin dall'antichità è stato sacro e su di esso si ha un diritto costituzionale inviolabile; chi non fa leggi idonee a tutelare appieno questo diritto, viola la costituzione. La norma proposta cerca di attuare nel modo dovuto questa regola.
3) Non si può distinguere fra chi è armato e chi è disarmato o tra chi è più attivo o meno attivo; è il numero stesso di aggressori che giustifica la reazione estrema.
4) È un principio ovvio perché nessuno è tenuto a subire un danno nel momento in cui viene cagionato. Forse che si può immaginare che il ladro che si allontanato con la refurtiva goda di una specie di impunità e che il derubato che lo vede correre con i suoi gioielli e sia tenuto a sperare che la polizia lo identifichi e gli trovi ancora i gioielli in casa? Se posso difendermi da chi mi dice "la borsa o la vita", perché mai non posso più difendere la mia borsa dopo che egli l'ha presa? Se per il delinquente la mia borsa valeva quanto la mia vita; perché mai non deve valere la regola che la borsa vale anche quanto la vita del delinquente? E quanto vale la pensione rubata a chi percepisce solo il minimo vitale o la bicicletta rubata al lavoratore che ha necessità di usarla e non ha i soldi per comprarsene un'altra? E non fa parte del diritto del danneggiato il fermare il delinquente per identificarlo e cercare di ottenere in futuro il risarcimento dei danni?
Indubbiamente si pone il problema di valutare concretamente l'adeguatezza della difesa per evitare di legittimare l'uccisione del ladro di polli, ma la difficoltà pratica, non fa venir meno il principio della legittimità della difesa. Il problema non ci sarebbe se in giudici fossero capaci di dare risposte adeguate, ma quando si legge che un giudice ha deciso che un chilo di hashish può essere la modesta dose per uso personale (per legge solo una quindicina di spinelli), fa comprendere quanto poco ci possa fidare). Rivedremo il problema più avanti.
5) La violenza fisica è sempre pericolosa e sempre implica il pericolo di morte, lesioni gravi, incapacità permanenti. Si può forse accettare lo schiaffetto simbolico, ma lo schiaffone può buttare terra e chi batte la testa può morire Si vede al riguardo l'esposizione esaustiva nel mio libro Manuale di difesa del cittadino qualunque
https://www.mori.bz.it/exmeislibris/Manuale%20di%20difesa%20EM.pdf
Negli altri casi, in cui il pericolo per la persona è escluso, e in cui la pressione psicologica è ridotta, è necessario adeguare la propria condotta; per interrompere il reato può bastare una minaccia o un colpo d'arma da fuoco sparato in aria o l'uso di un mezzo modestamente lesivo (spray lacrimogeno), o una violenza fisica per bloccare che insiste nel reato. Sempre ricordando che se chi delinque reagisce, sorge una situazione che giustifica la difesa estrema.
6) Viene qui incorporato l'art. 56 C.P. sull'eccesso colposo. Viene stabilito che la colpa deve essere grave; la nozione di colpa grave in materia penale può dar luogo a diversità di valutazioni, ma soccorre la seconda frase che esclude la colpa dovuta all'agitazione del momento. Ad es. potrebbe esservi colpa grave se si uccide un aggressore manifestamente inoffensivo. L'integrazione si impone perché, ad es. la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto il requisito della colpa grave per la responsabilità dei medici in ragione delle responsabilità che devono assumersi per compiere il loro servizio.
Situazione identica a quella delle forze dell'ordine.
7) La diversa disposizione ora contenuta nella legge deriva da uno sprovveduto legiferatore il quale ha ritenuto che se vi è colpa penale, vi è necessariamente anche una colpa civile; così non è e se ne deve prendere atto. Ad es. l'art. 1227 CC, relativo alle obbligazioni, esclude il risarcimento se il creditore  avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria  diligenza.
8) È norma che già esisteva, sostanzialmente, già nel Codice di procedura penale 19 ottobre 1930, in piena era fascista, ma più attento ai diritti del cittadino; stabiliva infatti all’art. 256:
Art. 256. (Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze)
Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Se il mandato è stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.
9)  L'articolo  55 C.P. è stato  incorporato nell'art. 52.
10) È un assurdo non prevedere la procedibilità di ufficio di reati che violano un diritto costituzionale "inviolabile).
11) Prevedeva una priorità nella gestione dei processi per eccesso di legittima difesa e non si capisce se a favore di chi si è difeso o del delinquente; comunque inutile perché la giustizia ha problemi persino a fare rapidamente i processi per direttissima; pura aria fritta.

Art. 53 Codice Penale - Uso legittimo della forza e delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti (legittima difesa e adempimento di un dovere), non è punibile il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'Autorità e comunque di impedire la consumazione di reati.
L'azione deve possibilmente rispettare i criteri di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 52, tenuto conto dei mezzi a disposizione e della necessità di prevenire o far cessare ogni situazione di pericolo per chi opera e per gli estranei.
Il pubblico ufficiale che eccede colposamente risponde solo per colpa grave. (1)
È sempre consentito l'uso delle armi e della forza al fine di interrompere l'azione di persone che con la loro condotta, usando veicoli, armi letali, esplosivi, prodotti incendiari, gas o altri prodotti chimici altamente lesivi, creano o intendono creare (2) pericolo per l'incolumità delle persone.
Il Ministero dell'Interno provvederà a redigere entro sei mesi le regole di ingaggio per le più comuni operazioni delle forze di polizia (ad es. posti di blocco, inseguimento, controllo di soggetti violenti, ecc.) la cui osservanza costituirà presunzione assoluta di correttezza dell'intervento
Queste disposizioni si applicano a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Tutti gli agenti di pubblica sicurezza, con idoneità fisica, psichica e capacità tecnica, quando non devono portare armi di servizio, possono portare senza licenza un'arma corta, regolarmente detenuta. L'arma può anche essere portata assieme all'arma di servizio, salvo eventuale diversa disposizione regolamentare per gli agenti che appartengono ad un corpo di polizia. (3)

COMMENTO
1) L'integrazione si impone perché corrisponde ad un orientamento moderno generale; ad es. la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto il requisito della colpa grave per la responsabilità dei medici in ragione delle responsabilità che devono assumersi per compiere il loro servizio. Situazione identica a quella delle forze dell'ordine.
2) Viene tolta la parola immediato perché limita i mezzi di intervento in caso in caso che i crimini da reprimere siano nella fase di preparazione o tentativo
3) Norma per correggere le incongruenze del D. L. 11 aprile 2025 , n. 48

  Red. 4°, 16 Dicembre 2025 

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